Art. 8 
 
                      Assenza di fine di lucro 
 
  1.  Le  associazioni  e  le  societa'   sportive   dilettantistiche
destinano eventuali utili ed  avanzi  di  gestione  allo  svolgimento
dell'attivita' statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 e  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 3, e' vietata la distribuzione, anche indiretta,  di  utili  ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque  denominati,  a  soci  o
associati,  lavoratori  e  collaboratori,  amministratori  ed   altri
componenti degli organi sociali, anche  nel  caso  di  recesso  o  di
qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.  Ai
sensi e per  gli  effetti  di  cui  al  presente  comma,  si  applica
l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e  comma  2-bis,  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 
  3. Se costituite nelle forme di cui  al  Libro  V,  Titolo  V,  del
codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare  una  quota
inferiore al cinquanta per  cento  degli  utili  e  degli  avanzi  di
gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate  negli  esercizi
precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale  sottoscritto  e
versato dai soci, nei limiti delle variazioni  dell'indice  nazionale
generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e  di
impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT)
per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in  cui
gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti,  oppure  alla
distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o
l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in  misura
comunque  non  superiore  all'interesse  massimo  dei  buoni  postali
fruttiferi, aumentato di due  punti  e  mezzo  rispetto  al  capitale
effettivamente versato. 
  4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro
V del codice civile e' ammesso il  rimborso  al  socio  del  capitale
effettivamente versato ed eventualmente rivalutato  o  aumentato  nei
limiti di cui al comma 3. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2017, n. 106,
          reca «Revisione della  disciplina  in  materia  di  impresa
          sociale, a norma dell'art. 2, comma  2,  lettera  c)  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106».  In  particolare  all'art.  3
          (Assenza di scopo di lucro), comma  2,  ultimo  periodo,  e
          comma 2-bis.