Art. 9 
 
                 Attivita' secondarie e strumentali 
 
  1. Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche  possono
esercitare attivita' diverse da quelle principali di cui all'articolo
7, comma 1, lettera b), a condizione  che  l'atto  costitutivo  o  lo
statuto  lo  consentano  e  che  abbiano   carattere   secondario   e
strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo criteri  e
limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia  di  sport,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          settembre 1988,  214,  Supplemento  ordinario  86,  recante
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita' sotto  ordinate  al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».