Art. 4 
 
      Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione 
 
  1. Al  fine  di  favorire  l'ammodernamento  e  la  costruzione  di
impianti sportivi, con  particolare  riguardo  alla  sicurezza  degli
stessi e dei loro fruitori e  degli  spettatori,  nonche'  tutti  gli
interventi comunque necessari  per  riqualificare  le  infrastrutture
sportive non piu' adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto
che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o  al  diverso
ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con  una  o  piu'
delle   Associazioni   o   Societa'   sportive   dilettantistiche   o
professionistiche  utilizzatrici  dell'impianto,  un   documento   di
fattibilita' delle alternative progettuali  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera ggggg-quater), del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, a valere  quale  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica, di cui all'articolo 23,  commi  5  e  5-bis  del  medesimo
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  corredato  di  un  piano
economico-finanziario, che individua, tra piu' soluzioni, quella  che
presenta  il  miglior  rapporto  tra  costi   e   benefici   per   la
collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare  e
prestazioni da fornire. 
  2. Il documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali,
predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e  5-bis,  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e nel rispetto delle disposizioni  contenute  nel  regolamento
unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto,
puo'  comprendere,  ai  fini  del  raggiungimento   del   complessivo
equilibrio    economico-finanziario    dell'iniziativa    o     della
valorizzazione del  territorio  in  termini  sociali,  occupazionali,
economici, ambientali e di efficienza energetica, la  costruzione  di
immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano
complementari  o  funzionali  al  finanziamento  o  alla  fruibilita'
dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione  di  nuovi
complessi di edilizia  residenziale.  Tali  immobili,  devono  essere
compresi nell'ambito del  territorio  urbanizzato  comunale  in  aree
contigue  all'intervento  di  costruzione   o   di   ristrutturazione
dell'impianto sportivo. Il documento  di  fattibilita'  puo'  inoltre
prevedere  il  pieno  sfruttamento  a  fini  commerciali,  turistici,
educativi e ricreativi di tutte le aree di  pertinenza  dell'impianto
in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto
preesistente  da  dismettere,  il  documento  di  fattibilita'   puo'
prevederne la demolizione e ricostruzione,  anche  con  volumetria  e
sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d)  e  f),
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001,  n.  380,  nel  rispetto  della  disciplina  urbanistica
vigente sull'area. Per assicurare il raggiungimento  del  complessivo
equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonche' al fine  di
assicurare   adeguati   livelli   di   bancabilita'   e   l'eventuale
coinvolgimento  degli  operatori  bancari  e  finanziari  pubblici  e
privati,  il  documento   di   fattibilita'   puo'   contemplare   il
riconoscimento di un prezzo,  il  rilascio  di  garanzie,  misure  di
sostegno da parte del  comune  o  di  altre  amministrazioni  o  enti
pubblici, la cessione del diritto di  superficie  o  del  diritto  di
usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie  o
del diritto di  usufrutto  di  altri  immobili  di  proprieta'  della
pubblica amministrazione, nonche' il trasferimento  della  proprieta'
degli   stessi   all'associazione   o    alla    societa'    sportiva
dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via
prevalente,  nel  rispetto  delle  previsioni  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. Il diritto di superficie e il diritto di  usufrutto  non
possono avere una durata superiore a quella della concessione di  cui
all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile  2016,  n.  50,  e  comunque  non  possono  essere  ceduti,
rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Si applica  la
disciplina prevista dall'articolo 165 del decreto legislativo  n.  50
del 2016, relativa all'allocazione dei  rischi  e  al  raggiungimento
dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni. 
  3. Il documento di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi  di
impianti pubblici omologati  per  una  capienza  superiore  a  16.000
posti,  puo'  prevedere  che,  a  far  tempo  da  cinque  ore   prima
dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a  tre  ore  dopo  la
loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area  riservata,
l'occupazione  di  suolo  pubblico  per  attivita'  commerciali   sia
consentita   solo   all'associazione   o   alla   societa'   sportiva
dilettantistica  o   professionistica   utilizzatrice   dell'impianto
sportivo.  In  tal  caso,  le  autorizzazioni  e  le  concessioni  di
occupazione di suolo  pubblico  gia'  rilasciate  ad  altri  soggetti
all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per
lo stesso  periodo  di  tempo,  con  oneri  di  indennizzo  a  carico
dell'associazione   o    societa'    sportiva    dilettantistica    o
professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi  diversi
accordi tra  il  titolare  e  la  medesima  associazione  o  societa'
sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi  pubblici  omologati  per
una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la  disposizione  del
primo periodo si applica entro  150  metri  dal  perimetro  dell'area
riservata, restando ferme e impregiudicate la validita' e l'efficacia
delle autorizzazioni e delle  concessioni  di  occupazione  di  suolo
pubblico gia' rilasciate. 
  4. Il  Comune  o  l'ente  locale  o  pubblico  interessato,  previa
conferenza   di   servizi   preliminare    convocata    su    istanza
dell'interessato in ordine  al  documento  di  fattibilita',  ove  ne
valuti positivamente i  contenuti,  dichiara,  entro  il  termine  di
sessanta  giorni  dalla  presentazione  del  documento  medesimo,  il
pubblico interesse della proposta, confermando  la  disponibilita'  a
concedere le eventuali forme di contributo  pubblico  previste  nella
proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed eventualmente
indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti  di
assenso  sul  progetto.  Alla  conferenza  di   servizi   preliminare
partecipa anche il  Comando  dei  vigili  del  fuoco  competente  per
territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza  di  servizi
preliminare di cui  al  presente  comma,  esamina  eventuali  istanze
concorrenti in ordine cronologico  di  protocollazione,  individuando
quella da dichiarare  di  interesse  pubblico  e  da  ammettere  alla
conferenza di servizi  decisoria  di  cui  al  comma  7.  Il  verbale
conclusivo della conferenza di servizi preliminare e' pubblicato  nel
sito internet istituzionale del comune  e  nel  Bollettino  Ufficiale
della  Regione.  Il  sindaco  convoca  la   conferenza   di   servizi
preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata
dal documento di fattibilita'. La conferenza deve tenersi in una data
non  successiva  a  15  giorni.  Qualora  il  sindaco,   il   sindaco
metropolitano  o  il  presidente  della  Provincia  non  convochi  la
conferenza preliminare nei termini previsti, il  soggetto  proponente
puo' presentare una richiesta di  convocazione  della  conferenza  di
servizi di cui al  presente  comma  al  presidente  della  Regione  o
all'assessore delegato in materia di  sport,  il  quale,  sentito  il
sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente  della  Provincia,
provvede  alla  convocazione  della  conferenza  per  una  data   non
superiore a 15 giorni dalla data di ricezione  della  richiesta.  Nel
corso del procedimento di cui  al  presente  comma,  il  Comune  puo'
chiedere  al  proponente  di  procedere  alle  modifiche  progettuali
necessarie al fine di superare  tempestivamente  eventuali  lacune  o
criticita' della proposta. 
  5. Sulla base  della  dichiarazione  di  pubblico  interesse  della
proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune
il progetto definitivo, conformemente alle norme di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla
prevenzione degli incendi. Quest'ultimo tiene conto delle  condizioni
indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed  e'  redatto
nel rispetto del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del  regolamento  unico  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto. Il  progetto
definitivo e' corredato: 
    a) di una bozza di convenzione  con  l'Amministrazione  comunale,
metropolitana  o  provinciale  che,  oltre   a   prevedere   che   la
realizzazione delle opere  di  urbanizzazione  precede  o  e'  almeno
contestuale alla realizzazione dei lavori di  ristrutturazione  o  di
nuova  edificazione  dell'impianto  sportivo,  specifichi  i  criteri
generali  di  esecuzione  dei  lavori,  la  durata  e  le  condizioni
contrattuali dell'eventuale cessione del diritto di superficie  o  di
usufrutto o della compravendita. Nella determinazione  del  canone  o
del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per  il
trasferimento della proprieta' e delle altre condizioni contrattuali,
cosi' come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o  di
altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e
dei benefici dell'intervento per l'associazione o societa'  sportiva,
per la comunita' territoriale di  riferimento  anche  in  termini  di
crescita   economica,   integrazione   sociale   e   riqualificazione
urbanistica, nonche' di efficienza energetica. I benefici  dell'opera
di  riqualificazione  o  rigenerazione  comprendono  anche  voci  non
suscettibili di immediata valutazione  economico-patrimoniale,  quali
ad  esempio,  i  vantaggi  sociali  diretti  e  indiretti   derivanti
dall'ospitare  l'impianto  sportivo  utilizzato  dall'associazione  o
societa' sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione  o
della societa' sportiva presso la comunita' locale; 
    b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di
credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di  credito
stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari  finanziari,
ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l'importo delle spese di
predisposizione  della  proposta  ed  i  costi   sostenuti   per   la
predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i
ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di
realizzazione e gestione dell'impianto. 
  6. Nel caso di interventi  da  realizzare  su  aree  di  proprieta'
pubblica o  su  impianti  pubblici  esistenti  ovvero  nelle  ipotesi
previste dall'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b),  e'
asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo  codice,
e la bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria  per  la
concessione o altro contratto di partenariato pubblico  privato  deve
specificare, oltre ai contenuti di cui al comma  5,  lettera  a),  le
caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. In
relazione agli interventi di cui al precedente periodo,  il  soggetto
proponente deve essere in possesso dei  requisiti  di  partecipazione
previsti  dall'articolo  183,  comma  8,  del  codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  anche
associando o consorziando altri soggetti. 
  7.  Il  Comune  o  l'ente  locale  o  pubblico  interessato  previa
conferenza di servizi  decisoria,  alla  quale  partecipano  tutti  i
soggetti titolari di competenze in  ordine  al  progetto  presentato,
puo' richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai
fini della valutazione positiva del progetto e  ne  delibera  in  via
definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla  presentazione  dello
stesso. Ove il progetto comporti atti  di  competenza  regionale,  la
conferenza di servizi e' convocata dalla Regione, che delibera  entro
90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza  di
servizi definitiva non sia stata  convocata  entro  15  giorni  dalla
presentazione del progetto definitivo, le associazioni e le  societa'
sportive  dilettantistiche  e  professionistiche  possono  presentare
un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o
all'Autorita' politica da esso  delegata  in  materia  di  sport,  la
quale,  sentito  il  sindaco  ovvero  il  presidente  della  Regione,
provvede, non oltre 30 giorni dalla data di  ricezione  dell'istanza,
alla convocazione della conferenza, da tenersi  entro  una  data  non
superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di  cui
al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi
possono  chiedere  al  proponente   di   procedere   alle   modifiche
progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente  eventuali
lacune o criticita' della proposta. Il provvedimento finale, completo
dei pareri di competenza degli enti interessati compresi  quelli  dei
vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n.  151,  sostituisce  ogni  autorizzazione  o  permesso
comunque  denominato  necessario  alla  realizzazione  dell'opera   e
costituisce la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza  dell'opera  medesima,  ivi  compresi  gli  interventi,   sia
pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui
al  comma  2.  Ai  fini   della   successiva   messa   in   esercizio
dell'impianto,  dovranno  essere  attivate  tutte  le  procedure   di
agibilita'  e  la  segnalazione  di  inizio  attivita'  di  cui  alla
normativa di prevenzione incendi di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini  del  raggiungimento
del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa,  il
provvedimento finale puo'  prevedere  la  concessione  di  contributi
pubblici  e  di  altre  forme  di  sostegno  pubblico  o   specifiche
esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo
tributario di competenza comunale sull'impianto sportivo e le aree  e
attivita' economiche connesse. 
  8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si  svolge
in  forma  semplificata  e   in   modalita'   asincrona,   ai   sensi
dell'articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il
verbale conclusivo di approvazione del progetto,  che  e'  pubblicato
nel sito istituzionale del  Comune  o  dell'ente  locale  o  pubblico
interessato nel  cui  territorio  si  inserisce  il  progetto  e  nel
Bollettino Ufficiale  della  Regione,  costituisce  dichiarazione  di
pubblica   utilita',   indifferibilita'   e    urgenza    dell'opera,
comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui  al
comma 2, con eventuali oneri  espropriativi  a  carico  del  soggetto
promotore laddove  non  disciplinato  diversamente,  nonche',  previa
acquisizione  dell'assenso  del  rappresentante  del  comune  a  cio'
delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per
gli effetti degli  articoli  10,  comma  1,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale  ipotesi  il
rispetto delle garanzie partecipative previste dall'articolo  16  del
medesimo testo unico. Nel  caso  in  cui  la  conferenza  di  servizi
decisoria, ovvero la conferenza di  servizi  preliminare  di  cui  al
comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del  progetto,
il  soggetto  proponente,  sulla  base  delle  motivate  osservazioni
espresse nel verbale conclusivo della  conferenza  di  servizi,  puo'
ripresentare una proposta modificata. In  tale  ipotesi,  si  procede
direttamente  a  nuova  convocazione  della  conferenza  di   servizi
decisoria a norma del comma 7. 
  9. Ferme restando le procedure di prevenzione  incendi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  in
caso di approvazione  del  progetto,  ogni  atto  di  autorizzazione,
licenza, concessione, permesso  o  nulla  osta  comunque  denominato,
finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto o  all'avvio  delle
attivita' complementari o funzionali di cui alla  proposta,  se  gia'
non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione  del  progetto,
e'    sostituito     da     una     segnalazione     dell'interessato
all'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 19 della  legge
7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni e le  limitazioni
stabilite nel medesimo articolo. 
  10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4  e  7,  il
Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica da  esso
delegata in materia di sport, su  istanza  del  soggetto  proponente,
assegna al Comune o all'ente locale o  pubblico  interessato  o  alla
Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione
dell'istanza,  un  termine  massimo  di  30  giorni  dalla  data   di
comunicazione  per  adottare  i  provvedimenti   necessari.   Decorso
inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri  o
l'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, sentito il
presidente della Regione interessata, nomina un commissario  ad  acta
con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il
Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari. 
  11. In caso di interventi  da  realizzare  su  aree  di  proprieta'
pubblica o  su  impianti  pubblici  esistenti  ovvero  nelle  ipotesi
previste dall'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, il progetto definitivo approvato e' posto a base di procedura  di
affidamento,  indetta  dall'amministrazione  che  ha   convocato   la
conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla
sua approvazione. Alla gara e' invitato anche il soggetto proponente,
che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica  che  il
promotore, nell'ipotesi  in  cui  non  risulti  aggiudicatario,  puo'
esercitare   il   diritto   di    prelazione    entro    15    giorni
dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se  dichiara
di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, per  quanto
non diversamente disciplinato, dal presente articolo,  le  previsioni
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  in
materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia  diverso
dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario e'  tenuto
a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui al medesimo comma. 
  12. Le misure di semplificazione e  di  incentivazione  di  cui  al
presente articolo si applicano anche nel caso in cui la  proposta  di
ammodernamento  e  riqualificazione   sia   presentata   dalla   sola
associazione o societa' sportiva dilettantistica  o  professionistica
utilizzatrice  dell'impianto.  In  tale  ipotesi,  il  documento   di
fattibilita' e il progetto definitivo sono redatti nel  rispetto  del
regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, previsto dall'articolo  216,  comma  27-octies,  del  medesimo
codice. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Societa'
e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilita' puo'
altresi' prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte  del
valore dell'intervento, del diritto di superficie o  del  diritto  di
usufrutto sull'impianto sportivo  o  sulle  altre  aree  contigue  di
proprieta' pubblica per una durata  fino  a  novantanove  anni  o  il
trasferimento  della  proprieta'  degli  stessi   alla   Societa'   o
all'Associazione sportiva. Il documento di fattibilita' puo' altresi'
contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in  essere  per
l'utilizzo da parte della Societa' e Associazione sportiva proponente
dell'impianto  oggetto  di  intervento,  ovvero  di  altro   impianto
pubblico   esistente,   in    considerazione    dell'intervento    di
ristrutturazione  o  nuova  costruzione  proposto.  Tranne  nei  casi
tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea  per  le
sole opere di urbanizzazione, le Societa' e le Associazioni  sportive
possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso  di
lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i  lavori
di importo superiore a 1 milione  di  euro,  qualora  le  sovvenzioni
pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo,  non  trovano
applicazione ne' le previsioni  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, ne'  gli  altri  riferimenti  al  codice  dei  contratti
pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11. 
  13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui
al comma 1 e al comma 12, le  societa'  sportive  dilettantistiche  e
professionistiche e i comuni in cui  queste  hanno  la  propria  sede
legale o comuni con questi confinanti possono  liberamente  negoziare
il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o  di  utilizzo  di
aree  del  patrimonio  disponibile  urbanisticamente  destinate  alla
costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo  le
parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di  manufatti
e bonifiche ambientali. In presenza di piu' associazioni  o  societa'
sportive    dilettantistiche    e    professionistiche    interessate
all'acquisto o all'utilizzo delle predette aree, il Comune  o  l'Ente
locale o pubblico interessato indice una  procedura  negoziata  senza
previa pubblicazione  del  bando  di  gara.  Qualora,  per  qualsiasi
ragione non imputabile alla Societa' o all'Associazione  sportiva,  i
lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla  conclusione
del contratto o nel  diverso  termine  fissato  in  quest'ultimo,  la
Societa' puo' procedere alla riconsegna dell'area e alla restituzione
del  corrispettivo  versato,  richiedendo  il  rimborso  delle  spese
documentate. 
  14. Gli interventi di cui al presente decreto,  laddove  possibile,
sono  realizzati  prioritariamente  mediante  recupero  di   impianti
esistenti  o  relativamente  a  impianti  localizzati  in  aree  gia'
edificate. 
  15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza  antincendio,
in caso di  ristrutturazione  o  di  nuova  costruzione  di  impianti
sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a  2.000
posti   allo   scoperto,   e'   consentito   destinare,   all'interno
dell'impianto sportivo, in deroga agli  strumenti  urbanistici  e  ai
regolamenti delle regioni e degli  enti  locali,  fino  a  200  metri
quadrati della superficie utile ad attivita' di  somministrazione  di
alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni
sportive ufficiali e durante gli allenamenti,  e  fino  a  100  metri
quadrati della superficie utile al commercio di articoli  e  prodotti
strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata. 
  16. Ai fini della promozione degli interventi di  cui  al  presente
articolo, il soggetto proponente puo' avere accesso alle soluzioni di
finanziamento offerte dall'Istituto per  il  Credito  Sportivo  o  da
altro intermediario  bancario  o  finanziario  operante  nel  settore
nonche', ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui  Fondi
speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo e  ai  servizi
tecnici  offerti  da   quest'ultimo.   Sono   consentite   forme   di
associazione in partecipazione e la costituzione di societa' miste. 
  17. Fino all'entrata  in  vigore  del  regolamento  unico  previsto
dall'articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli effetti  di
quanto disposto ai commi da 1 a 4 e 11, si tiene conto del  piano  di
fattibilita' di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e il progetto definitivo di cui al
comma 5 e' redatto nel rispetto delle disposizioni di tale decreto. 
  18. Resta salvo il  regime  di  maggiore  semplificazione  previsto
dalla normativa vigente in  relazione  alla  tipologia  o  dimensione
dello specifico intervento promosso. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, del decreto  legislativo
          22  gennaio  2004,  n.  42,  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385, della legge 23  novembre  1939,  n.
          1966, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si veda nelle note
          alle premesse.