Art. 5 
 
                  Associazioni e Societa' Sportive 
                         senza fini di lucro 
 
  1. Le Associazioni e le  Societa'  Sportive  senza  fini  di  lucro
possono  presentare  all'ente  locale,  sul  cui  territorio  insiste
l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare  o  ammodernare,  un
progetto  preliminare  accompagnato  da  un  piano  di   fattibilita'
economico finanziaria per la  rigenerazione,  la  riqualificazione  e
l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un
utilizzo teso a favorire  l'aggregazione  e  l'inclusione  sociale  e
giovanile.  Se  l'ente  locale  riconosce  l'interesse  pubblico  del
progetto, affida  direttamente  la  gestione  gratuita  dell'impianto
all'associazione  o   alla   societa'   sportiva   per   una   durata
proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque
non inferiore a cinque anni.