Art. 6 
 
                     Uso degli impianti sportivi 
 
  1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte  degli  enti
locali territoriali e' aperto a  tutti  i  cittadini  e  deve  essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a  tutte  le  societa'  e
associazioni sportive. 
  2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e'  affidata  in  via
preferenziale a societa' e  associazioni  sportive  dilettantistiche,
enti  di  promozione  sportiva,  discipline  sportive   associate   e
federazioni sportive nazionali, sulla  base  di  convenzioni  che  ne
stabiliscono i criteri  d'uso  e  previa  determinazione  di  criteri
generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. 
  3. Gli affidamenti di cui al comma 2  sono  disposti  nel  rispetto
delle disposizioni del  Codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  della  normativa
euro-unitaria vigente. 
  4.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti   sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita'  didattica
e  delle   attivita'   sportive   della   scuola,   comprese   quelle
extracurriculari ai sensi del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.  567,  devono  essere
posti  a   disposizione   di   societa'   e   associazioni   sportive
dilettantistiche aventi sede nel  medesimo  comune  in  cui  ha  sede
l'istituto scolastico o in comuni confinanti. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
          1996,  n.  567,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   5
          novembre 1996, n. 259, reca «Regolamento per la  disciplina
          delle   iniziative   complementari   e   delle    attivita'
          integrative nelle istituzioni scolastiche».