Art. 6 Uso degli impianti sportivi 1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive. 2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. 3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente. 4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n. 259, reca «Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche».