Art. 7 
 
                         Convenzioni Consip 
 
  1. Le Associazioni sportive o le Societa'  Sportive  che  hanno  la
gestione di  un  impianto  sportivo  pubblico  possono  aderire  alle
convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la
fornitura di energia elettrica, di gas o  di  altro  combustibile  al
fine di garantire la gestione dello stesso impianto. 
  2. Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia
affidata a societa' o associazione sportiva dilettantistica, ente  di
promozione sportiva,  disciplina  sportiva  associata  o  federazione
sportiva nazionale, alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe
per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.