Art. 10
Opponibilita' ai terzi degli atti depositati
1. Gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione,
annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai
terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a
meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai
terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne
conoscenza.