Art. 10 
 
            Opponibilita' ai terzi degli atti depositati 
 
  1. Gli atti per  i  quali  e'  previsto  l'obbligo  di  iscrizione,
annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili  ai
terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso,  a
meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. 
  2. Per le operazioni compiute entro il  quindicesimo  giorno  dalla
pubblicazione di cui al comma 1, gli  atti  non  sono  opponibili  ai
terzi che provino di essere  stati  nella  impossibilita'  di  averne
conoscenza.