Art. 11
Funzionamento e revisione del Registro
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito
provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione
del Registro.
2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede
alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei
requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.
3. Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto
degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e' istituita una apposita sezione del
Registro, alla quale possono accedere le Societa' e Associazioni
sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale
in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport
e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalita' di
accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del
personale della provincia.
4. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire
apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalita' di
accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il
Dipartimento dello sport.
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si veda
nelle note alle premesse.