Art. 11 Funzionamento e revisione del Registro 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro. 2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso. 3. Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' istituita una apposita sezione del Registro, alla quale possono accedere le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia autonoma di Bolzano sono definite le modalita' di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della provincia. 4. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalita' di accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si veda nelle note alle premesse.