Art. 11 
 
               Funzionamento e revisione del Registro 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il  Dipartimento  per  lo  sport,  definisce,  con  apposito
provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione  e  gestione
del Registro. 
  2. Con cadenza triennale, il Dipartimento  per  lo  sport  provvede
alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza  dei
requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso. 
  3. Al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto
degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente  della  Repubblica
31 agosto 1972,  n.  670,  e'  istituita  una  apposita  sezione  del
Registro, alla quale possono  accedere  le  Societa'  e  Associazioni
sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5 che hanno sede legale
in Provincia di Bolzano. Con accordo tra il Dipartimento per lo sport
e la Provincia autonoma di Bolzano  sono  definite  le  modalita'  di
accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione  da  parte  del
personale della provincia. 
  4. Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento  possono  istituire
apposite sezioni regionali del registro, definendo  le  modalita'  di
accesso e di gestione delle stesse tramite apposito  accordo  con  il
Dipartimento dello sport. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per  i  riferimenti   normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si veda
          nelle note alle premesse.