Art. 12 
 
                           Trasmigrazione 
 
  1. Il Registro  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  il  precedente
Registro   nazionale   delle   Associazioni   e   Societa'   sportive
dilettantistiche.   Le   societa'   e   le   associazioni    sportive
dilettantistiche  iscritte  nello  stesso,  incluse  le  societa'   e
associazioni  dilettantistiche  riconosciute  dal  Comitato  italiano
paralimpico, continuano a beneficiare  dei  diritti  derivanti  dalla
rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.