Art. 12 Trasmigrazione 1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le societa' e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.