Art. 12
Trasmigrazione
1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente
Registro nazionale delle Associazioni e Societa' sportive
dilettantistiche. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le societa' e
associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano
paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla
rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.