Art. 4 
 
Istituzione  del  Registro   nazionale   delle   attivita'   sportive
                          dilettantistiche 
 
  1. Presso il Dipartimento per lo sport e' istituito, senza nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  il  Registro  nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche, di seguito  indicato  come
«Registro». 
  2. Il Registro e' interamente gestito con modalita' telematiche. Il
trattamento  dei  relativi  dati   e'   consentito   alle   pubbliche
amministrazioni che ne facciano  richiesta  per  lo  svolgimento  dei
propri fini istituzionali.