Art. 4
Istituzione del Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche
1. Presso il Dipartimento per lo sport e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche, di seguito indicato come
«Registro».
2. Il Registro e' interamente gestito con modalita' telematiche. Il
trattamento dei relativi dati e' consentito alle pubbliche
amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei
propri fini istituzionali.