Art. 5
Struttura del Registro
1. Nel Registro sono iscritte tutte le Societa' e Associazioni
sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa
l'attivita' didattica e formativa, operanti nell'ambito di una
Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un
Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di
Societa' e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che
l'ordinamento ricollega a tale qualifica.
3. Sono iscritti in una sezione speciale le Societa' e Associazioni
sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.