Art. 5 
 
                       Struttura del Registro 
 
  1. Nel Registro sono iscritte  tutte  le  Societa'  e  Associazioni
sportive dilettantistiche che svolgono attivita'  sportiva,  compresa
l'attivita'  didattica  e  formativa,  operanti  nell'ambito  di  una
Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un
Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
  2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di
Societa'  e  Associazioni  sportive,  per  tutti  gli   effetti   che
l'ordinamento ricollega a tale qualifica. 
  3. Sono iscritti in una sezione speciale le Societa' e Associazioni
sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.