Art. 5 Struttura del Registro 1. Nel Registro sono iscritte tutte le Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva, compresa l'attivita' didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Societa' e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. 3. Sono iscritti in una sezione speciale le Societa' e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.