Art. 6 Iscrizione nel Registro 1. La domanda di iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante. 2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante: a) i dati anagrafici dell'Associazione o Societa' sportiva dilettantistica; b) i dati anagrafici del legale rappresentante; c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo; d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori); e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori; f) le attivita' (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Societa' e Associazioni sportive affiliate; g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati); h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte. 3. Ogni Associazione e Societa' sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica: a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale; b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; c) i verbali che modificano gli organi statutari; d) i verbali che modificano la sede legale. 4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, puo': a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. 5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avra' validita' dalla data di presentazione della domanda. 6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, si veda nelle note alle premesse.