Art. 6 
 
                       Iscrizione nel Registro 
 
  1. La domanda di iscrizione  e'  inviata  al  Dipartimento  per  lo
sport,  su  richiesta  delle   Associazioni   e   Societa'   sportive
dilettantistiche,  dalla  Federazione   sportiva   nazionale,   dalla
Disciplina sportiva associata  o  dall'Ente  di  promozione  sportiva
affiliante. 
  2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante: 
    a)  i  dati  anagrafici  dell'Associazione  o  Societa'  sportiva
dilettantistica; 
    b) i dati anagrafici del legale rappresentante; 
    c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo; 
    d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo
statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori); 
    e) i dati anagrafici  di  tutti  i  tesserati,  anche  di  quelli
minori; 
    f) le attivita' (sportive, didattiche  e  formative)  svolte  dai
tesserati delle singole Societa' e Associazioni sportive affiliate; 
    g)  l'elenco  degli  impianti  utilizzati  per   lo   svolgimento
dell'attivita' sportiva praticata e i dati relativi ai contratti  che
attestano  il  diritto  di  utilizzo   degli   stessi   (concessioni,
locazioni, comodati); 
    h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali,
con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte. 
  3.  Ogni  Associazione   e   Societa'   sportiva   dilettantistica,
attraverso  il  proprio  organismo  affiliante,  deposita  presso  il
Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica: 
    a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio
approvato dall'assemblea e il relativo verbale; 
    b) i verbali che apportano modifiche statutarie con  gli  statuti
modificati; 
    c) i verbali che modificano gli organi statutari; 
    d) i verbali che modificano la sede legale. 
  4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione  della  domanda,
il  Dipartimento  per  lo  sport,  verificata  la  sussistenza  delle
condizioni previste, puo': 
    a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente; 
    b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; 
    c)  richiedere  di   integrare   la   documentazione   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361. 
  5. Decorsi ulteriori trenta giorni  dalla  comunicazione  dei  dati
integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta  e
l'iscrizione  avra'  validita'  dalla  data  di  presentazione  della
domanda. 
  6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e  dei  loro
aggiornamenti  nonche'   di   quelli   relativi   alle   informazioni
obbligatorie,  nel  rispetto  dei  termini  in  esso   previsti,   il
Dipartimento per lo sport diffida  l'ente  ad  adempiere  all'obbligo
suddetto, assegnando un termine non superiore a  centottanta  giorni,
decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,  n.  361,  si
          veda nelle note alle premesse.