Art. 9 
 
                            Cancellazione 
 
  1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene  a  seguito  di
istanza motivata  da  parte  dell'ente  iscritto  o  di  accertamento
d'ufficio,  anche  a  seguito  di  provvedimenti   della   competente
autorita' giudiziaria ovvero tributaria, divenuti  definitivi,  dello
scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero  della  carenza
dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.