Art. 9
Cancellazione
1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di
istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento
d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente
autorita' giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello
scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza
dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.