Art. 10 
 
                        Piste di allenamento 
 
  1. All'interno delle aree  sciabili  attrezzate,  i  gestori  delle
stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta  degli
sci club, agli allenamenti di sci agonistico e  snowboard  agonistico
nonche' le aree da riservare alla pratica di  evoluzioni  acrobatiche
con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni  in  cui  le  stesse
aree non siano gia' occupate per  lo  svolgimento  di  manifestazioni
agonistiche. 
  2. Le piste di allenamento per lo sci alpino  e  per  lo  snowboard
sono delimitate dal gestore degli impianti, il  quale  provvede  alla
chiusura  al  pubblico  delle  stesse   separandole,   con   adeguate
delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di  inibirne
il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio  del  loro
tracciato, un cartello su cui e' apposta la scritta: «Pista  chiusa».
Tutti coloro che frequentano le  piste  di  allenamento  per  lo  sci
alpino e per lo snowboard devono essere muniti  di  casco  protettivo
omologato. La  predisposizione  delle  piste  di  allenamento  spetta
all'associazione o societa'  sportiva  che  organizza  la  seduta  di
allenamento.  Al  termine   dello   svolgimento   dell'attivita'   di
allenamento,   l'incaricato   dall'organizzazione    sportiva    deve
provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il  relativo
tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento. 
  3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun  modo  entrare
all'interno della pista  di  allenamento  e  percorrere  la  relativa
discesa.