Art. 11 
 
                        Obblighi dei gestori 
 
  1. I gestori  delle  aree  individuate  ai  sensi  dell'articolo  4
assicurano  agli  utenti  la  pratica  delle  attivita'  sportive   e
ricreative in condizioni di  sicurezza,  provvedendo  alla  messa  in
sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli  utenti  da  ostacoli
presenti lungo le piste mediante l'utilizzo  di  adeguate  protezioni
degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.