Art. 12 
 
                      Manutenzione delle piste 
 
  1. I gestori  delle  aree  individuate  ai  sensi  dell'articolo  4
provvedono all'ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  delle  aree
stesse,  secondo  quanto  stabilito  dalle   regioni,   curando   che
possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano  munite  della
prescritta segnaletica. 
  2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di  fondo,  il  suo
stato deve  essere  segnalato  in  modo  ben  visibile  al  pubblico,
all'inizio della pista stessa, nonche' presso  le  stazioni  a  valle
degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni  presentino
pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri  pericoli
atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione
o  alla  loro  neutralizzazione   mediante   segnalazione   o   altri
dispositivi di delimitazione e protezione. 
  3. In caso di ripetute violazioni  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2, l'ente competente o, in  via  sostitutiva,  la  regione,
puo' disporre la revoca dell'autorizzazione. 
  4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo
non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilita'. Salvo  che
il fatto costituisca reato, la  violazione  dell'obbligo  di  cui  al
presente comma comporta l'applicazione della sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi
per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e  a  favore
delle imprese turistiche operanti in zone colpite  da  situazioni  di
eccezionale siccita' invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili
attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi 5 e 6,  e
dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363. 
 
          Note all'art. 12: 
              - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme  in
          materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
          discesa e da fondo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  5
          gennaio 2004,  n.  3,  e'  abrogata  dall'articolo  43  del
          presente decreto, ad eccezione dei seguenti: 
              «Art. 7. (Manutenzione e  innevamento  programmato).  -
          (Omissis). 
              5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di
          realizzare interventi per la messa in sicurezza delle  aree
          sciabili,  da  garantire  anche  attraverso  condizioni  di
          adeguato innevamento delle piste, e' autorizzata  la  spesa
          di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno
          2004 si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3,
          lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  ripartisce  tra  le  regioni  e  le
          Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con  proprio
          decreto di natura non regolamentare, le risorse di  cui  al
          presente comma, secondo criteri  basati  sul  numero  degli
          impianti e sulla lunghezza delle piste.  Le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano  definiscono  le
          modalita' e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei
          contributi. 
              6. Lo Stato, nel limite massimo di  5.000.000  di  euro
          per  l'anno  2003,  interviene  a  sostegno   dell'economia
          turistica degli sport della neve, mediante  la  concessione
          di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti
          in zone  colpite  da  situazioni  di  eccezionale  siccita'
          invernale e mancanza  di  neve  nelle  aree  sciabili,  con
          particolare  riguardo  alla  copertura  degli  investimenti
          relativi  agli  impianti  di  innevamento  artificiale.   A
          decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo
          11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e successive modificazioni. I finanziamenti  sono  concessi
          nel limite del  70  per  cento  dell'ammontare  complessivo
          dell'intervento ammesso  a  contributo.  L'efficacia  delle
          disposizioni del presente comma e'  subordinata  alla  loro
          preventiva  comunicazione  alla  Commissione  europea.   Le
          modalita' e i  criteri  di  riparto  e  di  erogazione  dei
          finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  delle
          attivita'  produttive,  previa  intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano.» 
              «Art. 23 (Copertura finanziaria). - (Omissis). 
              2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7,
          commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          conto capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2003, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              (Omissis).».