Art. 13 
 
                             Segnaletica 
 
  1. Senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione  sportiva  nazionale
competente in materia di sport invernali  riconosciuta  dal  CONI,  e
avvalendosi   dell'apporto   dell'Ente    nazionale    italiano    di
unificazione,  determina  l'apposita  segnaletica  che  deve   essere
predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori  delle
aree stesse.