Art. 16 
 
Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione  degli
                              infortuni 
 
  1. E' fatto obbligo ai gestori delle aree  sciabili  attrezzate  di
cui all'articolo 4 di  rendere  adeguatamente  visibili,  oltre  alle
informazioni di cui all'articolo 5, comma 5,  anche  quelle  relative
alla segnaletica e alle regole  di  condotta  previste  dal  presente
decreto, mediante collocazione nella biglietteria  centrale  e  nella
stazione di partenza dei principali impianti. 
  2.  Restano  fermi  i  finanziamenti  delle  campagne   informative
previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 23,  comma  1,
della legge 24 dicembre 2003, n. 363. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti normativi della legge  24  dicembre
          2003, n. 363, si veda nelle note alle premesse.