Art. 4 
 
                      Aree sciabili attrezzate 
 
  1. Sono aree  sciabili  attrezzate  le  superfici  innevate,  anche
artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di
risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica  degli
sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue  varie  articolazioni;  la
tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta  e
lo slittino e gli altri sport  individuati  dalle  singole  normative
regionali. 
  2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate
aree a specifica destinazione per  la  pratica  delle  attivita'  con
attrezzi quali la slitta e lo slittino,  ed  eventualmente  di  altri
sport della neve, nonche'  aree  interdette,  anche  temporaneamente,
alla pratica dello snowboard. 
  3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica,  sono
individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con
l'indicazione al loro interno delle  piste  di  raccordo  dotate  dei
requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di  entrata
in vigore del  presente  decreto.  L'individuazione  da  parte  delle
regioni   equivale   alla   dichiarazione   di   pubblica   utilita',
indifferibilita' e  urgenza  e  rappresenta  il  presupposto  per  la
costituzione coattiva di servitu'  connesse  alla  gestione  di  tali
aree, previo pagamento  della  relativa  indennita',  secondo  quanto
stabilito dalle regioni. 
  4. La classificazione delle piste nei termini e  con  le  modalita'
indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per
la fruizione  delle  aree  sciabili  attrezzate  e  per  la  relativa
apertura al pubblico. 
  5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu'  di  venti
piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori  delle
aree sciabili  attrezzate  individuano  le  aree  da  riservare  alla
pratica  di  evoluzioni  acrobatiche  con  lo  sci  e  lo   snowboard
(snowpark). Le aree di cui al presente comma devono  essere  separate
con adeguate protezioni dalle altre piste, devono  essere  dotate  di
strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono  essere
regolarmente mantenute, e tutti  coloro  che  le  frequentano  devono
essere dotati di casco protettivo omologato.