Art. 8 
 
Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento 
 
  1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici: 
    a) devono essere individuate in  zone  idrogeologicamente  idonee
alla pratica degli sport invernali, o comunque  in  zone  protette  o
vigilate secondo le  misure  tecniche  di  sicurezza  previste  dalle
rispettive normative regionali o provinciali; 
    b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze
inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati; 
    c) presentano un franco verticale libero, inteso  come  l'altezza
che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che,
in condizioni di normale innevamento, non  puo'  essere  inferiore  a
3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati; 
    d) se utilizzate  come  tracciati  di  raccordo  o  trasferimento
devono avere una  larghezza  minima  proporzionata  alla  pendenza  e
comunque non inferiore a 3,50 m. 
  2. Per le piste gia' individuate tra le  aree  sciabili  attrezzate
alla data di emanazione del presente  decreto  non  rispondenti  alle
caratteristiche morfologiche di cui al comma 1,  i  gestori  adottano
misure compensative di sicurezza attiva, quali  reti  di  protezione,
cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.