Art. 9 
 
          Personale operante nell'area sciabile attrezzata 
 
  1. Il gestore dell'impianto  di  risalita  individua  il  direttore
delle piste. Le funzioni di  direttore  delle  piste  possono  essere
assunte anche dal gestore dell'impianto. 
  2. Il direttore delle piste: 
    a) promuove, sovrintende e dirige le attivita' di gestione  delle
piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse; 
    b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste; 
    c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la  sussistenza
delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi
direttamente in caso di incombente pericolo; 
    d)  indica   gli   interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria la cui realizzazione e' necessaria affinche'  la  pista
risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione; 
    e) coordina  e  dirige  gli  operatori  addetti  al  servizio  di
soccorso; 
    f) predispone un piano di gestione delle emergenze,  in  caso  di
pericolo valanghe, sul proprio comprensorio. 
  3. Le regioni e le province autonome disciplinano le  modalita'  di
individuazione e formazione del personale di cui al comma 1.