Art. 10
Indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articoli
15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' erogata
una tantum un'ulteriore indennita' pari a 2.400 euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto di lavoro
dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400
euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di
rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto
la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice
civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per
tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di entrata in
vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo
mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e titolari
di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione
del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di
disponibilita' ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo
e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei
requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e
degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno
trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in vigore del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al
medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400
euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette
contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito
all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro
cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per
le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS
entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui ai precedenti commi non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate
dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro
per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
10. E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., nel limite
massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennita'
complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il
Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano
reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennita' i
redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da
lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati,
con esclusione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222.
11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e' determinata
come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000
euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra 4.000
e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore ad euro
4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
12. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e Salute s.p.a.
utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della
presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista
dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche giovanili e lo sport.
13. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi 10 e
11, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica
anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30
dicembre 2020 e non rinnovati.
14. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di
Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a
350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.