Art. 11 
 
         Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza 
 
  1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'  incrementata  di
1.000 milioni di euro per le finalita' ivi previste. 
  2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o piu'  contratti  di
lavoro subordinato a termine  comporti  un  aumento  del  valore  del
reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  numero
4, del decreto-legge n. 4 del 2019 fino al  limite  massimo  di  euro
10.000 annui, il  beneficio  economico  di  cui  all'articolo  5  del
medesimo  decreto-legge  e'  sospeso  per  la  durata  dell'attivita'
lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare
fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28  gennaio  2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari
a  1.010  milioni  di  euro  per  il  2021,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 42.