Art. 11 Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza 1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per le finalita' ivi previste. 2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o piu' contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019 fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge e' sospeso per la durata dell'attivita' lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.