Art. 12 
 
      Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza 
 
  1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di  cui
all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto
per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34  del  2020,  relative  alle
mensilita' di marzo, aprile e maggio 2021,  ai  nuclei  familiari  in
condizioni di  necessita'  economica  in  conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente  dei
seguenti requisiti: 
    a) un valore del reddito familiare  nel  mese  di  febbraio  2021
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che
risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare  del
beneficio, la soglia e' incrementata  di  un  dodicesimo  del  valore
annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013; 
    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono  o
hanno percepito una delle  indennita'  di  cui  all'articolo  10  del
presente decreto-legge; 
    c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d),
2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n.
34  del  2020.  Il  requisito  di  cui  al  comma  2,   lettera   c),
dell'articolo 82  del  decreto-legge  n.  34  del  2020  e'  riferito
all'anno 2020. 
  2. Le quote di Rem di cui al comma 1  sono  altresi'  riconosciute,
indipendentemente dal possesso  dei  requisiti  di  cui  al  medesimo
comma,  ferma  restando  in  ogni  caso  l'incompatibilita'  di   cui
all'articolo 82, comma 3, lettera c)  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, e nella  misura  prevista  per  nuclei  composti  da  un  unico
componente, ai soggetti con ISEE in corso di validita',  ordinario  o
corrente, ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro
30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e  il  28  febbraio
2021 le prestazioni previste  dagli  articoli  1  e  15  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma  l'incompatibilita'  con
la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennita'  di  cui
al  comma  1,  lettera  b),   nonche'   l'incompatibilita'   con   la
titolarita', alla data di entrata in vigore del presente decreto,  di
un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del  contratto  di
lavoro intermittente senza diritto all'indennita'  di  disponibilita'
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, ovvero di un rapporto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa,  ovvero  di  una  pensione  diretta  o  indiretta,   ad
eccezione dell'assegno ordinario di  invalidita'.  La  corresponsione
del reddito di emergenza di cui al presente articolo e' incompatibile
con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo,  del
reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.  26  e
con le misure  di  sostegno  di  cui  all'articolo  10  del  presente
decreto-legge. 
  3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1  e'  presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  30
aprile 2021 tramite  modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
  4. Il riconoscimento delle quote di  Rem  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 e' effettuato nel
limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno  2021  e  a  tali
fini l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  82,  comma  10,
primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'  incrementata
di 1.520,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo
del presente comma e  comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto ai  predetti  limiti  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
  5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo  si  applica
la disciplina di cui all'articolo 82  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, ove compatibile. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo,  pari  a
1.520,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 42.