Art. 13 
 
                 Incremento del Fondo per il reddito 
               di ultima istanza per i professionisti 
 
  1.  Ai  fini  del  riconoscimento  per  il  mese  di  maggio   2020
dell'indennita' in favore dei professionisti iscritti  agli  enti  di
diritto  privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai   decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.  103,  il
«Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo  44  del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato di 10  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.