Art. 16 
 
Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
                        per l'Impiego - NASpI 
 
  1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)» concesse a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31  dicembre  2021  il  requisito  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4  marzo
2015, n. 22 non trova applicazione. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  121  milioni  di
euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede ai sensi dell'articolo 42.