Art. 17 
 
                 Disposizioni in materia di proroga 
                  o rinnovo di contratti a termine 
 
  1. All'articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre  2021,  ferma
restando la durata  massima  complessiva  di  ventiquattro  mesi,  e'
possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi
e per una sola volta  i  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, anche in assenza delle condizioni  di  cui  all'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno  efficacia  a  far  data
dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione
non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe gia' intervenuti.