Art. 18 
 
Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. 
 
  1. Nelle  more  del  completamento  delle  procedure  regionali  di
selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego
al fine di garantire la continuita'  delle  attivita'  di  assistenza
tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome
e nel rispetto  delle  convenzioni  sottoscritte  tra  ANPAL  Servizi
s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome,
gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in
attuazione di quanto  disposto  dal  comma  3  dell'articolo  12  del
decreto legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2021.
Il servizio prestato  dai  soggetti  di  cui  al  periodo  precedente
costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  nei  concorsi
pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego,  banditi  dalle
Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime. 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo  pari  a  euro
61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.