Art. 19 
 
Esonero  contributivo  per  le  filiere  agricole   della   pesca   e
                          dell'acquacoltura 
 
  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e del mese di gennaio 2021»; 
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «L'esonero   e'
riconosciuto nel rispetto della  disciplina  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni  3.1
e 3.12 della  Comunicazione  della  Commissione  europea  recante  un
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e  nei  limiti  ed
alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  301
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
42.