Art. 7 
 
Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale 
 
  1. All'articolo 12 del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dal
seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari
relativi alla predetta  prestazione  per  l'anno  2021  e'  stabilito
nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»; 
    b) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Il
trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo di spesa
pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4  milioni  di  euro
per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario
e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in
deroga.»; 
    c) il comma 13 e' sostituito dal seguente:  «All'onere  derivante
dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a  707,4
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sull'importo  di
cui all'articolo 11, comma 1.». 
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 299 le parole «5.333,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.128,3 milioni  di  euro  per
l'anno 2021» e le parole «1.503,8 milioni di euro  per  l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «2.298,3 milioni di euro  per  l'anno
2021»; 
    b) al comma 312 le parole «nel limite massimo  di  spesa  pari  a
3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni
di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria  e  assegno
ordinario, in 1.067,7 milioni di euro  per  i  trattamenti  di  cassa
integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti  di
CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo  di  spesa
pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in  1.435,0
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario, in 687,1 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di
cassa integrazione  in  deroga  e  in  282  milioni  di  euro  per  i
trattamenti di CISOA»; 
    c) il comma 313 e' sostituito dal seguente: «All'onere  derivante
dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per  l'anno  2021
in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni  di  euro
per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno  delle
amministrazioni  pubbliche,  si  provvede  mediante  utilizzo   delle
risorse del fondo di cui al comma 299.».