Art. 8 
 
Nuove  disposizioni  in  materia  di  trattamenti   di   integrazione
                              salariale 
 
  1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, domanda  di  concessione  del
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli  articoli
19 e 20 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27  per  una  durata
massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile  e
il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi  del  presente
comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. 
  2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti  di
assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di  cui
agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1°
aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del
presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. 
  3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2  sono
presentate all'INPS, a pena di decadenza,  entro  la  fine  del  mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione
o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   fase   di   prima
applicazione, il termine di decadenza di cui  al  presente  comma  e'
fissato entro la fine del mese successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la  possibilita'
di ricorrere all'anticipazione  di  cui  all'articolo  22-quater  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro  e'  tenuto  a
inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo
dell'integrazione salariale entro  la  fine  del  mese  successivo  a
quello in cui e' collocato il periodo di integrazione  salariale,  o,
se posteriore, entro il termine di trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima  applicazione,  i
termini di cui al presente comma sono spostati al  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  se
tale ultima data e' posteriore a quella  di  cui  al  primo  periodo.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del  datore  di  lavoro
inadempiente. 
  5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale  di  cui
al   presente   articolo   riferite   a   sospensioni   o   riduzioni
dell'attivita' lavorativa, la  trasmissione  dei  dati  necessari  al
calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni  salariali  da
parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse,  nonche'
all'accredito della relativa contribuzione figurativa, e'  effettuata
con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig». 
  6.  Al  fine  di  razionalizzare  il  sistema  di  pagamento  delle
integrazioni  salariali  connesse  all'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19, i trattamenti di cui al presente  articolo  possono  essere
concessi sia con la modalita' di pagamento diretto della  prestazione
da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del
medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le  modalita'  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  7. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 2 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno  2021.  Tale  importo  e'
assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  previo  monitoraggio  da  parte  dei  Fondi   stessi
dell'andamento  del  costo  della  prestazione,  relativamente   alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto  del  limite  di  spesa  e
secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  8. Il trattamento di cassa integrazione salariale  operai  agricoli
(CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge  n.
18 del 2020, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  richiesto  per  eventi  riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e'  concesso,  in  deroga  ai  limiti  di
fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8
della legge 8  agosto  1972,  n.  457,  per  una  durata  massima  di
centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile  e  il  31
dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena  di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa.  In  fase
di prima applicazione, il termine di decadenza  di  cui  al  presente
comma e' fissato entro la  fine  del  mese  successivo  a  quello  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio  delle  procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e
restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola  del
contratto di appalto.  Fino  alla  medesima  data  di  cui  al  primo
periodo,   resta,   altresi',   precluso   al   datore   di   lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di  recedere
dal  contratto   per   giustificato   motivo   oggettivo   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima
legge. 
  10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui  ai
commi 2 e 8 resta  precluso  l'avvio  delle  procedure  di  cui  agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al  23
febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato
dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito  di
subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di  contratto
collettivo nazionale  di  lavoro  o  di  clausola  del  contratto  di
appalto.  Ai  medesimi  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  resta,
altresi', preclusa indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti  la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano
altresi' sospese le procedure in corso di cui  all'articolo  7  della
medesima legge. 
  11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
ripartito in 2.901,0 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di  cassa
integrazione ordinaria e assegno ordinario,  in  1.603,3  milioni  di
euro per i trattamenti di cassa integrazione in  deroga  e  in  375,9
milioni di euro per  i  trattamenti  di  CISOA.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del  presente  articolo  e
all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e
successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i
limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi
trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178
del 2020 e rispettivamente  pari,  per  l'anno  2021,  a  complessivi
4.336,0 milioni di euro  per  i  trattamenti  di  cassa  integrazione
ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di  euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a  657,9  milioni
di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari  a
7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, i limiti di  spesa  di  cui  al  primo
periodo del presente comma possono essere  altresi'  integrati  dalle
eventuali risorse residue relative all'importo di  707,4  milioni  di
euro  per  l'anno  2021  di  cui  all'articolo  12,  comma  13,   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176.   Qualora,   a   seguito
dell'attivita' di monitoraggio relativa ai  trattamenti  concessi  di
cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere  economie
rispetto  alle  somme  stanziate  per  una  o  piu'   tipologie   dei
trattamenti  previsti,  le  stesse  possono  essere  utilizzate,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
prioritariamente  per  finanziare   eventuali   esigenze   finanziare
relative ad altre tipologie di trattamenti di cui  al  primo  periodo
del presente  comma,  fermi  restando  i  limiti  massimi  di  durata
previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo  1,
commi 300  e  304  della  citata  legge  n.  178  del  2020,  ovvero,
limitatamente ai datori di lavoro di cui  al  comma  2  del  presente
articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo  complessivo
di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale  estensione  della
durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito  delle  risorse
accertate  come   disponibili   in   via   residuale.   Il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa. 
  14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di
euro per l'anno 2021 si provvede quanto a  2.668,6  milioni  di  euro
mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1,  comma  299  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo  7  e
quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.