Art. 9 
 
Rifinanziamento del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,
  integrazione  del  trattamento  di  cassa   integrazione   guadagni
  straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonche'  misure  a  sostegno
  del settore aeroportuale. 
 
  1.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021  e
di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo
periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  2.  L'integrazione  salariale,  prevista  anche   ai   fini   della
formazione professionale per la  gestione  delle  bonifiche,  di  cui
all'articolo 1-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e'
prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di  euro.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari  a  19
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a  valere  sulle  risorse
del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dal comma 1. 
  3. Al fine di mitigare gli effetti  economici  sull'intero  settore
aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  95269  del  7
aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio
2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a),  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148  trovano  applicazione
anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga
di cui all'articolo 8 del presente decreto. A tal  fine  e'  previsto
uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo  di  concorso
ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.
All'onere derivante dal secondo periodo del  presente  comma  pari  a
186,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 42.