Art. 6 Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19 1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23, comma 1: 1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»; b) all'articolo 23-bis: 1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»; c) all'articolo 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; d) all'articolo 24: 1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, e' segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale. 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorita' giudiziaria procedente puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, altresi', il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»; 3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; e) all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; f) all'articolo 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»; g) all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,». 2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021». 3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole «all'articolo 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole «deve essere depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»; b) all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi di appello l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto».