Art. 8 
 
            Termini in materia di lavoro e terzo settore 
 
  1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «fino al 31 marzo 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 maggio 2021». 
  2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge  30  dicembre
2018, n. 145, le parole «31  marzo  2021»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021». 
  3. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  2,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere  sulle  risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  4. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104,  comma  1,
del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»  sono
soppresse.