Art. 11 
 
                         Periodo transitorio 
 
  1. Il CVCN e i  CV  individuano  i  test  da  eseguire  secondo  un
approccio gradualmente crescente  nelle  verifiche  di  sicurezza  ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge. Nei primi diciotto
mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ferma
restando la possibilita' di imporre le condizioni di cui all'articolo
5 e le prescrizioni di utilizzo di cui  all'articolo  8,  nonche'  di
effettuare l'analisi documentale di cui all'articolo 4, il CVCN  e  i
CV possono effettuare test con livello di complessita' crescente  nel
tempo, secondo un programma contenuto nell'atto di  cui  all'articolo
5, comma 4.