Art. 12 
 
                          Casi particolari 
 
  1. Ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge,  la
valutazione degli  elementi  indicanti  la  presenza  di  fattori  di
vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'   e   la
sicurezza delle reti e dei dati che  vi  transitano,  strumentale  ai
fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  maggio  2012,  n.  56,  e'  effettuata  secondo  le
procedure, le modalita' e i termini di cui all'articolo 1,  comma  6,
del decreto-legge, e di cui al presente decreto. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          15 marzo 2021, n. 21, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56 «Norme  in  materia  di  poteri
          speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e
          della sicurezza nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
          rilevanza  strategica   nei   settori   dell'energia,   dei
          trasporti e delle comunicazioni»: 
                «Art. 1-bis (Poteri  speciali  inerenti  le  reti  di
          telecomunicazione elettronica a banda larga con  tecnologia
          5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei  poteri
          di cui al comma 2, attivita' di rilevanza strategica per il
          sistema di  difesa  e  sicurezza  nazionale  i  servizi  di
          comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati   sulla
          tecnologia 5G. 
                2. La  stipula  di  contratti  o  accordi  aventi  ad
          oggetto l'acquisizione,  a  qualsiasi  titolo,  di  beni  o
          servizi relativi alla  progettazione,  alla  realizzazione,
          alla manutenzione e alla gestione  delle  reti  inerenti  i
          servizi  di  cui  al  comma  1,  ovvero  l'acquisizione,  a
          qualsiasi  titolo,  di  componenti   ad   alta   intensita'
          tecnologica  funzionali  alla  predetta   realizzazione   o
          gestione, quando  posti  in  essere  con  soggetti  esterni
          all'Unione europea, e' soggetta alla  notifica  di  cui  al
          comma 3-bis, al fine dell'eventuale esercizio del potere di
          veto  o  dell'imposizione  di  specifiche  prescrizioni   o
          condizioni. A tal fine, sono oggetto di  valutazione  anche
          gli  elementi  indicanti  la   presenza   di   fattori   di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti  e  dei  dati  che  vi  transitano,
          compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle
          linee  guida   elaborati   a   livello   internazionale   e
          dall'Unione europea. 
                2-bis.  In   sede   di   prima   applicazione   delle
          disposizioni di  cui  al  comma  2,  l'impresa  notificante
          fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di
          cui al primo periodo del medesimo comma 2,  conclusi  prima
          del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione. 
                3. Per le finalita' di cui ai commi 2  e  2-bis,  per
          soggetto esterno all'Unione europea si intende il  soggetto
          di cui all'articolo 2, comma 5-bis. 
                3-bis. Entro dieci giorni  dalla  conclusione  di  un
          contratto o accordo di cui al comma  2,  l'impresa  che  ha
          acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i  servizi  di  cui
          allo stesso comma notifica alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire
          l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di
          specifiche prescrizioni o condizioni. Entro  trenta  giorni
          dalla notifica, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          comunica   l'eventuale   veto   ovvero   l'imposizione   di
          specifiche   prescrizioni   o   condizioni.   Qualora   sia
          necessario  svolgere  approfondimenti  riguardanti  aspetti
          tecnici relativi alla valutazione di possibili  fattori  di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti e dei dati che  vi  transitano,  il
          termine di trenta giorni previsto dal presente  comma  puo'
          essere  prorogato  fino   a   venti   giorni,   prorogabili
          ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in  casi
          di  particolare  complessita'.  I  poteri   speciali   sono
          esercitati  nella  forma  dell'imposizione  di   specifiche
          prescrizioni   o   condizioni   ogniqualvolta   cio'    sia
          sufficiente  ad  assicurare  la  tutela   degli   interessi
          essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza   nazionale.
          Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si  intendono
          non esercitati.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il predetto termine di trenta  giorni  e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          venti giorni. Le richieste di informazioni e  le  richieste
          istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non
          sospendono  i  termini.  In  caso  di  incompletezza  della
          notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano. Fermo restando  quanto  previsto
          dall'undicesimo periodo del presente comma, nel caso in cui
          l'impresa  notificante  abbia  iniziato  l'esecuzione   del
          contratto o dell'accordo oggetto della notifica  prima  che
          sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
          il Governo, nel provvedimento  di  esercizio  dei  predetti
          poteri,  puo'  ingiungere  all'impresa  di  ripristinare  a
          proprie spese la situazione  anteriore  all'esecuzione  del
          predetto  contratto  o  accordo.   Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, chiunque non  osservi  gli  obblighi  di
          notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni
          contenute  nel  provvedimento  di  esercizio   dei   poteri
          speciali   e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione
          e comunque non inferiore  al  25  per  cento  del  medesimo
          valore. Nei casi di violazione degli obblighi  di  notifica
          di  cui  al  presente  articolo,  anche  in  assenza  della
          notifica, la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          avviare il procedimento ai  fini  dell'eventuale  esercizio
          dei poteri speciali. A tale scopo, trovano  applicazione  i
          termini e le norme procedurali previsti dal presente comma.
          Il termine di  trenta  giorni  di  cui  al  presente  comma
          decorre dalla conclusione del procedimento di  accertamento
          della violazione dell'obbligo di notifica. 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito  ai
          sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 6 agosto  2014,  possono  essere
          individuate misure di semplificazione  delle  modalita'  di
          notifica,  dei   termini   e   delle   procedure   relativi
          all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
          di cui al comma 2.».