Art. 5 
 
                Verifiche preliminari, individuazione 
                        di condizioni e test 
 
  1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 3, il CVCN o i
CV effettuano verifiche preliminari ed  eventualmente  richiedono  al
soggetto  incluso  nel  perimetro  le  informazioni  necessarie   per
assicurare  la  collaborazione  ai  fini  dell'individuazione   delle
condizioni per il fornitore e della tipologia di test di  hardware  e
di software da eseguire. In  caso  di  incompletezza  o  incongruenza
delle informazioni fornite  dal  soggetto  incluso  nel  perimetro  i
termini di conclusione del procedimento sono sospesi,  per  una  sola
volta, fino al ricevimento  delle  informazioni  richieste  ai  sensi
degli articoli 2, comma 7, e 6, comma 1, lettera b),  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  2. Nell'individuazione dei test da eseguire, il CVCN e i CV tengono
conto dell'analisi del rischio di cui all'articolo 3 e dei livelli di
severita' determinati sulla base della metodologia di cui al comma  5
del medesimo articolo 3. 
  3. Il CVCN e i CV possono richiedere  l'esecuzione  delle  seguenti
tipologie di test: 
    a)  test  di  corretta  implementazione  delle  funzionalita'  di
sicurezza allo scopo di verificare che queste  ultime  si  comportino
secondo le relative specifiche di progetto; 
    b) test di intrusione a supporto dell'analisi di vulnerabilita'. 
  4. Con atto del CVCN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e   da   aggiornarsi
periodicamente, sono definiti i test  corrispondenti  ai  livelli  di
severita' derivanti dall'analisi del rischio di cui all'articolo 3. 
  5. Nel caso di imposizione di  test,  il  fornitore  e'  tenuto  ad
effettuare   almeno   le   seguenti   attivita'    propedeutiche    e
indispensabili alla loro esecuzione: 
    a) fornire evidenza dell'idoneita' delle funzioni di sicurezza  e
delle loro configurazioni a soddisfare i requisiti  di  sicurezza  di
cui all'articolo 3, comma 4, lettera b); 
    b)  provvedere  all'allestimento   di   un   ambiente   di   test
adeguatamente rappresentativo della realta' di  esercizio  presso  il
laboratorio o,  se  necessario,  presso  il  fornitore  o  presso  il
soggetto del perimetro; 
    c)   fornire   una   descrizione    generale    dell'architettura
dell'oggetto di valutazione e delle sue funzioni; 
    d) fornire  una  descrizione  delle  funzionalita'  di  sicurezza
implementate nell'oggetto di valutazione; 
    e) fornire una descrizione dei test  funzionali  e  di  sicurezza
gia' eseguiti dal fornitore o dal produttore o da  una  parte  terza,
comprensivi dei relativi risultati. 
  6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il CVCN e i  CV  definiscono,
con apposito provvedimento, da comunicarsi al  soggetto  incluso  nel
perimetro le eventuali ulteriori condizioni, i test  da  eseguire  ed
eventuali indicazioni per il supporto da parte del fornitore ai  fini
dell'integrazione nei bandi di gara o nei contratti con clausole  che
condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al
rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test. 
  7. Le centrali di committenza, ai fini  della  realizzazione  degli
strumenti di cui all'articolo 1, comma 512, della legge  28  dicembre
2015,  n.  208,  tengono  conto,  anche  per  le  finalita'  di   cui
all'articolo 31, comma 5, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge, e
di cui al presente decreto,  con  riferimento  alle  acquisizioni  di
beni,  sistemi  e  servizi  ICT  inclusi  nelle  categorie   di   cui
all'articolo 1, lettera l),  e  di  cui  al  capo  III  del  presente
decreto. Al fine dell'effettuazione di tali acquisizioni  mediante  i
detti  strumenti,  i  soggetti   pubblici   inclusi   nel   perimetro
specificano, secondo quanto previsto nella relativa documentazione di
gara  e  tenendo  conto   delle   caratteristiche   della   specifica
acquisizione, gli elementi relativi a condizioni e a test di  cui  al
comma  6.  Gli  aggiudicatari  assicurano  il   rispetto   di   dette
previsioni. 
  8. Nei bandi di gara o nei  contratti,  i  requisiti  di  sicurezza
dell'oggetto di fornitura sono  indicati  dal  soggetto  incluso  nel
perimetro  adottando  se   necessario   le   opportune   cautele   di
riservatezza, anche nei casi in cui l'acquisizione avvenga attraverso
le centrali di committenza. 
  9.   Il   soggetto   incluso   nel    perimetro,    successivamente
all'aggiudicazione della gara o della stipula del contratto, comunica
al CVCN o ai CV, in via telematica, i  riferimenti  del  fornitore  e
ogni elemento utile ad  individuare  in  modo  univoco  l'oggetto  di
fornitura. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 7,  e  6,
          comma 1, lettera b), della legge  7  agosto  1990,  n.  241
          «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi»: 
                «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis). 
                7. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
                (Omissis).». 
                «Art. 6 (Compiti del responsabile del  procedimento).
          - 1. Il responsabile del procedimento: 
                  a) valuta, ai fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per   l'emanazione   di
          provvedimento; 
                  b)  accerta  di  ufficio  i  fatti,  disponendo  il
          compimento degli atti all'uopo  necessari,  e  adotta  ogni
          misura   per    l'adeguato    e    sollecito    svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o  istanze
          erronee o incomplete e puo' esperire  accertamenti  tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
                  c) propone l'indizione o, avendone  la  competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
                  d) cura le comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
                  e)  adotta,  ove  ne  abbia   la   competenza,   il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente  per   l'adozione.   L'organo   competente   per
          l'adozione  del  provvedimento  finale,  ove  diverso   dal
          responsabile del procedimento, non puo'  discostarsi  dalle
          risultanze dell'istruttoria condotta dal  responsabile  del
          procedimento  se  non  indicandone   la   motivazione   nel
          provvedimento finale.».