Art. 8 
 
                       Esito della valutazione 
                     e prescrizioni di utilizzo 
 
  1. Sulla base del rapporto di prova di cui all'articolo 7, commi  6
e 7, il CVCN e i CV redigono il rapporto  di  valutazione  contenente
l'esito dei  test.  Il  rapporto  di  valutazione  e'  comunicato  al
soggetto incluso nel perimetro e al fornitore entro i termini di  cui
all'articolo 4, comma 5. 
  2. In caso di esito negativo del rapporto di valutazione, il CVCN e
i CV,  previa  comunicazione  dei  motivi  ostativi  all'accoglimento
dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, comunicano al soggetto incluso nel perimetro e  al  fornitore
il provvedimento negativo motivato. 
  3. Nel caso in cui l'esito di cui al comma 1 sia positivo, il  CVCN
puo' imporre al  soggetto  incluso  nel  perimetro  prescrizioni  per
l'utilizzo dell'oggetto dell'affidamento ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 7, lettera b), del decreto-legge. 
  4. Le prescrizioni di cui al comma 3 possono  riguardare  anche  il
mantenimento nel tempo del  livello  di  sicurezza  nell'ambiente  di
esercizio.