Art. 9 
 
                           Oneri economici 
                       a carico del fornitore 
 
  1. Le spese a carico del fornitore per le attivita' di  valutazione
svolte dal CVCN e dai CV e per le attivita' di test condotte dai  LAP
sono calcolate sulla base delle disposizioni di  cui  all'articolo  6
del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  2003,  n.  366   «Modifiche   ed
          integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300,  concernenti
          le funzioni e  la  struttura  organizzativa  del  Ministero
          delle comunicazioni, a norma dell'articolo  1  della  L.  6
          luglio 2002, n. 137»: 
                «Art. 6 (Individuazione delle  prestazioni  in  conto
          terzi e produttivita' del personale). - 1. Con decreto  del
          Ministro delle comunicazioni, di concerto con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo,   si   provvede    all'individuazione    delle
          prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni  per
          conto terzi e alla  variazione  in  aumento  delle  tariffe
          previste dal D.M. 5 settembre 1995 del Ministro delle poste
          e delle telecomunicazioni, concernente  tariffazione  delle
          prestazioni   scientifiche    e    sperimentali    eseguite
          dall'Istituto    superiore    delle    poste    e     delle
          telecomunicazioni  per  conto   terzi,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e  dal  D.M.
          24  settembre  2003  del  Ministro   delle   comunicazioni,
          concernente determinazione delle quote di surrogazione  del
          personale, dei costi di uso delle apparecchiature  e  degli
          automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli
          oneri  sostenuti  dal  Ministero  delle  comunicazioni  per
          prestazioni  rese  a  terzi,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003. 
                2. In  considerazione  dell'accresciuta  complessita'
          delle  funzioni  e  dei  compiti  assegnati  al   Ministero
          dall'articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i)  ed  m),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
          dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo,
          dall'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio
          2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
          marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 41,  comma
          8,  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  dal   decreto
          legislativo 9 maggio 2001,  n.  269,  nonche'  dal  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore
          al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione
          dei compensi per prestazioni non rientranti tra  i  servizi
          pubblici essenziali o non espletate a garanzia  di  diritti
          fondamentali rese dal  Ministero  delle  comunicazioni  per
          conto terzi, certificate con  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni
          sindacali,  all'incentivazione  della   produttivita'   del
          personale in servizio  presso  il  predetto  Ministero,  ai
          sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri
          decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».