Art. 12 
 
Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti  a  medio-lungo
termine  per  progetti  di  ricerca  e  sviluppo   e   programmi   di
                            investimento 
 
  1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui  all'articolo
2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  per  le
garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio  lungo  termine
concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a  499  per
la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o  di
programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure: 
    a)  l'ammontare  massimo  dei  portafogli  di  finanziamenti   e'
innalzato a euro 500 milioni; 
    b) i finanziamenti hanno durata non inferiore  a  6  anni  e  non
superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per  cento  a
progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione  e/o  di  programmi  di
investimenti; 
    c) i soggetti  beneficiari  sono  ammessi  senza  la  valutazione
economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo; 
    d) il punto di stacco e lo  spessore  della  tranche  junior  del
portafoglio  di  finanziamenti  sono   determinati   utilizzando   la
probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base
dei propri modelli interni; 
    e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore
al  80  per  cento  della   tranche   junior   del   portafoglio   di
finanziamenti; 
    f) la quota della tranche junior  coperta  dal  Fondo,  non  puo'
superare  il  25  per  cento  dell'ammontare   del   portafoglio   di
finanziamenti; 
    g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel  portafoglio
garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul
singolo finanziamento; 
    h) la chiusura del periodo  di  costruzione  del  portafoglio  di
finanziamenti deve avvenire entro il termine  indicato  dai  soggetti
richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potra' comunque
superare i 24 mesi dalla  data  di  concessione  della  garanzia  del
Fondo. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  precedente  sono  destinati
complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la  dotazione  del
Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo  2,  comma  100,  lett.  a)
della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e'  incrementata  di  1.000
milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77.