Art. 17 Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato 1. All'articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicembre 2021.". 2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "possono esserlo", sono inserite le seguenti ", in alternativa all'apporto di liquidita',".