Art. 18 
 
  Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali 
 
  1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 le parole "o per mancato pagamento in  tutto  o  in
parte a causa di  procedure  concorsuali  o  di  procedure  esecutive
individuali  rimaste  infruttuose  o  a  seguito  di  un  accordo  di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo  182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell'articolo 67, terzo  comma,  lettera  d),  del  medesimo
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese"
sono soppresse; 
    b)  dopo  il  comma  3,  è  inserito  il  seguente:  "3-bis.  La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche in  caso  di  mancato
pagamento del corrispettivo, in  tutto  o  in  parte,  da  parte  del
cessionario o committente: 
      a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è  assoggettato  a
una procedura concorsuale o dalla data del  decreto  che  omologa  un
accordo di ristrutturazione dei debiti di  cui  all'articolo  182-bis
del  Regio  Decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  o  dalla   data   di
pubblicazione nel registro delle imprese di  un  piano  attestato  ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
      b)  a  causa  di  procedure   esecutive   individuali   rimaste
infruttuose."; 
    c) al comma  5,  è  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'obbligo di cui al  primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)."; 
    d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Nel caso  in
cui,  successivamente  agli  eventi  di  cui  al  comma   3-bis,   il
corrispettivo sia  pagato,  in  tutto  o  in  parte,  si  applica  la
disposizione di cui al  comma  1.  In  tal  caso,  il  cessionario  o
committente che abbia assolto  all'obbligo  di  cui  al  comma  5  ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19  l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento."; 
    e) al comma 8, le parole "ai commi 2,  3  e  5"  sono  sostituite
dalle seguenti "ai commi 2, 3, 3-bis e 5"; 
    f) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma:  "10-bis.  Ai
fini  del  comma  3-bis,  lettera  a),  il  debitore   si   considera
assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della  sentenza
dichiarativa  del  fallimento  o  del  provvedimento  che  ordina  la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di  ammissione  alla
procedura di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi."; 
    g) al comma 12, le parole "ai fini del comma 2"  sono  sostituite
dalle seguenti "ai fini del comma 3-bis, lettera b)". 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a),
e  comma  5,  secondo  periodo,  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  risultante  dalle
modifiche  apportate  dal  comma  1  si  applicano   alle   procedure
concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in  vigore  della
presente norma. 
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
340  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 77.