ART. 12 
 
                        (Poteri sostitutivi) 
 
  1. In caso di  mancato  rispetto  da  parte  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province e dei comuni  degli  obblighi  e  impegni  finalizzati
all'attuazione del PNNR e assunti in qualita' di soggetti  attuatori,
consistenti anche nella mancata  adozione  di  atti  e  provvedimenti
necessari all'avvio dei  progetti  del  Piano,  ovvero  nel  ritardo,
inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il  conseguimento
degli obiettivi intermedi e finali  del  PNRR  e  su  proposta  della
Cabina di regia  o  del  Ministro  competente,  assegna  al  soggetto
attuatore interessato un  termine  per  provvedere  non  superiore  a
trenta giorni.  In  caso  di  perdurante  inerzia,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio  dei  ministri  individua
l'amministrazione,  l'ente,   l'organo   o   l'ufficio,   ovvero   in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione   ai
progetti, anche avvalendosi di societa' di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni
specificamente indicate. 
  2. Fermo restando l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  di  cui  al
comma 1, e  nei  casi  ivi  previsti,  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie puo' promuovere le opportune  iniziative  di
impulso e coordinamento di regioni, province autonome di Trento e  di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, anche  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nonche'   di   Conferenza
Unificata. 
  3. Nel caso in cui l'inadempimento,  il  ritardo,  l'inerzia  o  la
difformita' di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore
diverso dalle  regioni,  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, dalle citta' metropolitane, dalle  province  o  dai  comuni,
all'assegnazione del termine non  superiore  a  trenta  giorni  e  al
successivo esercizio del potere sostitutivo con le  stesse  modalita'
previste dal secondo periodo del comma  1  provvede  direttamente  il
Ministro competente. Lo stesso  Ministro  provvede  analogamente  nel
caso  in  cui  la  richiesta  di  esercizio  dei  poteri  sostitutivi
provenga,  per  qualunque  ragione,  direttamente  da   un   soggetto
attuatore, ivi incluse le regioni, le province autonome di  Trento  e
di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni. 
  4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui  al
comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o  eventi  ostativi  alla
realizzazione  dei  progetti  rientranti  nel  piano  non   risultino
altrimenti superabili con celerita', su proposta del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o della Cabina  di  regia,  il  Consiglio  dei
ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalita' previste  dal
comma 1. 
  5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati  o  i
commissari ad acta  nominati  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  ove
strettamente   indispensabile   per   garantire   il   rispetto   del
cronoprogramma del progetto,  provvedono  all'adozione  dei  relativi
atti  mediante   ordinanza   motivata,   contestualmente   comunicata
all'Unita' per la per la razionalizzazione e il miglioramento d della
regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione  di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei  principi
generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.  Nel  caso  in  cui  la  deroga
riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e'  adottata,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo,  28  agosto  1997,  n.
281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di
tutela della salute, della sicurezza e  della  incolumita'  pubblica,
dell'ambiente e del patrimonio  culturale,  l'ordinanza  e'  adottata
previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR. Tali ordinanze sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
  6. La Presidenza del Consiglio dei ministri  e  le  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad
ogni rapporto contrattuale e obbligatorio  discendente  dall'adozione
di  atti,  provvedimenti  e  comportamenti  da  parte  dei   soggetti
individuati o nominati per  l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  ai
sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni  nei  confronti
dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie,
esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti.  Per  la  nomina  dei
Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei
relativi  compensi,  si  applicano  le  procedure  e   le   modalita'
applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a  3,  del  decreto
legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli  eventuali  oneri  derivanti  dalla
nomina  di  Commissari  sono  a   carico   dei   soggetti   attuatori
inadempienti sostituiti.