ART. 15 
 
                 (Procedure finanziarie e contabili) 
 
  1. All'articolo 1, comma 1039, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, le  parole  "su  un  conto  corrente  della  Tesoreria  centrale
appositamente istituito" sono sostituite dalle seguenti: "su un conto
aperto presso la Tesoreria statale". 
  2. Le procedure relative alla gestione  finanziaria  delle  risorse
previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in  sede  di  emanazione
dei decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 1, comma 1042, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR
e del  PNC  che  a  fine  esercizio  confluiscono  nel  risultato  di
amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1,  commi
897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  4. Gli enti  di  cui  al  comma  3  possono  accertare  le  entrate
derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e  del  PNC  sulla
base della  formale  deliberazione  di  riparto  o  assegnazione  del
contributo  a  proprio  favore,  senza  dover   attendere   l'impegno
dell'amministrazione  erogante,  con  imputazione  agli  esercizi  di
esigibilita' ivi previsti. 
  5. All'articolo 4-quater, comma  1,  del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle  seguenti:
"2020, 2021 e 2022". 
  6. Il piano dei conti integrato  per  le  amministrazioni  centrali
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica del  12
novembre 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-ter della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  puo'  essere  aggiornato  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche  rivedendo  il  livello
minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti.  Il
termine della sperimentazione di  cui  all'articolo  38-sexies  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' prorogato di un anno.