ART. 16 
 
                         (Norma finanziaria) 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11,  pari  a
10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si
provvede: 
    a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e  12.040.000  euro  a
decorrere dall'anno 2022,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi  di
riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno
2022 e 5.080.000 a decorrere dall'anno 2023; 
      2)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dello   sviluppo
economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a  696.000  a  decorrere
dall'anno 2022; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 696.000 a decorrere dall'anno 2022; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per 2022; 
      5) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'istruzione  per
348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022; 
      7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a
696.000 a decorrere dall'anno 2022; 
      8) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 348.000 euro  per  l'anno  2021  e  a  696.000  a
decorrere dall'anno 2022; 
      9) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per  348.000  euro  per  l'anno  2021  e  a  696.000  a
decorrere dall'anno 2022; 
      10) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  difesa  per
348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022; 
      11) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo  per  348.000  euro  per
l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022; 
      12) l'accantonamento relativo al Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e  a  696.000  a
decorrere dall'anno 2022. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.