Art. 7 
 
Reclutamento  di  personale  nelle  amministrazioni  assegnatarie  di
                              progetti 
 
  1.  Per  la  realizzazione   delle   attivita'   di   coordinamento
istituzionale, gestione, attuazione,  monitoraggio  e  controllo  del
PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento  unita'  di
personale non dirigenziale a tempo determinato per un  periodo  anche
superiore  a  trentasei  mesi,  ma  non  eccedente   la   durata   di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre  2026,  da
inquadrare  nell'Area  III,  posizione  economica  F1,  nei   profili
professionali        economico,        giuridico,        informatico,
statistico-matematico,  ingegneristico,  ingegneristico   gestionale,
delle quali 80 unita' da assegnare,  per  i  profili  indicati  nella
tabella 1, di cui all'Allegato IV al presente decreto,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria  generale
dello Stato, e le restanti da ripartire con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  tra  le  amministrazioni  centrali
deputate allo svolgimento delle predette attivita',  individuate  dal
medesimo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma  1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 
  2. Le graduatorie del concorso di cui comma  1  rimangono  efficaci
per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in
ragione di motivate esigenze fino a ulteriori  300  unita'  a  valere
sulle vigenti facolta' assunzionali. 
  3. Le assunzioni di personale di cui al  comma  1,  da  selezionare
anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto  di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono
effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9,  comma
28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  non  sono
computate ai fini della consistenza della dotazione organica. 
  4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione del  PNRR  di
cui all'articolo 6, del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato puo' avvalersi  di
un contingente di esperti di comprovata qualificazione  professionale
fino a un importo massimo di euro  50.000  lordi  annui  per  singolo
incarico, entro il limite di spesa complessivo di  euro  167.000  per
l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno  degli  anni  2022,  2023,
2024, 2025  e  2026.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  efficace  e
tempestiva attuazione degli  interventi  del  PNRR,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un fondo da ripartire con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  con
una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di  euro  8.000.000
per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 per le restanti
amministrazioni di cui al  comma  1  che  possono  avvalersi,  di  un
contingente di esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale
nelle materie oggetto degli interventi  per  un  importo  massimo  di
50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al
presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalita'  di  cui
all'articolo 1 per la durata massima di trentasei mesi. 
  5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato  assicura
la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal  fine
e' autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021. 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di  euro
35.198.000 per gli anni dal  2022  al  2026.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e
speciali»,  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   del
medesimo Ministero.