Art. 8 
 
Reclutamento di personale  per  le  attivita'  di  controllo,  audit,
                    anticorruzione e trasparenza 
 
  1. In considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con le
funzioni di supporto ai compiti di  audit  del  PNRR  assegnate  alle
Ragionerie territoriali dello Stato ai  sensi  dell'articolo  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77  e  del  sostegno  ai  competenti
uffici del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  per
l'attivita' di monitoraggio e  controllo  del  PNRR,  sono  istituite
sette posizioni dirigenziali  di  livello  generale,  destinate  alla
direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,  Bologna,
Roma,  Napoli,  Bari  e  Palermo,  ed  una  posizione   di   funzione
dirigenziale  di  livello  non  generale  destinata  alla  Ragioneria
territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato. 
  2. I  direttori  delle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato  con
funzioni dirigenziali di livello  generale,  assicurano,  nell'ambito
territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato
I, il coordinamento unitario delle attivita' di cui al comma 1. 
  3. Il raccordo con il  semestre  europeo  in  merito  ai  progressi
compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di
riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a  curare  i  rapporti
con la Banca europea per gli investimenti e con  altri  soggetti  per
eventuali partecipazioni pubblico-private attivate  per  l'attuazione
del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali
proposte di modifica all'accordo di prestito di cui  all'articolo  15
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 12 febbraio 2021, anche di  tipo  integrativo,  nel  rispetto  di
quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine
sono istituiti presso il Dipartimento del  Tesoro  due  posizioni  di
funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e
ricerca. 
  4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77. 
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno  2021  e  di  euro
2.257.000 a  decorrere  dal  2022.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»,
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.