Art. 10 
 
                Consultazione del registro dei pegni 
                      mobiliari non possessori 
 
  1. Il Registro pegni e la raccolta delle domande sono  consultabili
da chiunque per via telematica. 
  2. Per ogni richiesta di visura devono essere indicati: 
  a) i dati identificativi del debitore o del datore di pegno  ovvero
il relativo codice fiscale; 
  b) i dati del richiedente; 
  La richiesta puo' essere limitata a specifiche categorie di beni. 
  3. Per il rilascio di ogni certificato, generale o speciale,  delle
formalita' iscritte  nel  Registro  pegni  e  per  ogni  copia  delle
medesime formalita', il richiedente deve presentare apposita  domanda
indicando gli elementi di cui al comma 2. 
  4. L'ufficio rilascia  per  via  telematica  il  certificato  delle
formalita' eseguite nel Registro pegni o il certificato  che  attesta
l'assenza di formalita', nonche' copia autentica delle domande.