Art. 10 Consultazione del registro dei pegni mobiliari non possessori 1. Il Registro pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica. 2. Per ogni richiesta di visura devono essere indicati: a) i dati identificativi del debitore o del datore di pegno ovvero il relativo codice fiscale; b) i dati del richiedente; La richiesta puo' essere limitata a specifiche categorie di beni. 3. Per il rilascio di ogni certificato, generale o speciale, delle formalita' iscritte nel Registro pegni e per ogni copia delle medesime formalita', il richiedente deve presentare apposita domanda indicando gli elementi di cui al comma 2. 4. L'ufficio rilascia per via telematica il certificato delle formalita' eseguite nel Registro pegni o il certificato che attesta l'assenza di formalita', nonche' copia autentica delle domande.