Art. 11
Diritti di certificazione, visura e copia
1. Per le operazioni nel registro pegni, tranne quelle richieste da
amministrazioni dello Stato o effettuate a favore dello Stato, sono
dovuti i diritti indicati nell'allegata Tabella, parte integrante del
presente decreto, gestiti dall'Agenzia delle entrate e determinati in
funzione della copertura dei costi di allestimento, gestione e
sviluppo del medesimo registro.
2. Le misure dei diritti di cui alla Tabella del comma 1 sono
aggiornate ogni due anni con decreto, del Ministro dell'economia e
delle finanze, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio
finanziario.