Art. 11 
 
              Diritti di certificazione, visura e copia 
 
  1. Per le operazioni nel registro pegni, tranne quelle richieste da
amministrazioni dello Stato o effettuate a favore dello  Stato,  sono
dovuti i diritti indicati nell'allegata Tabella, parte integrante del
presente decreto, gestiti dall'Agenzia delle entrate e determinati in
funzione della  copertura  dei  costi  di  allestimento,  gestione  e
sviluppo del medesimo registro. 
  2. Le misure dei diritti di cui  alla  Tabella  del  comma  1  sono
aggiornate ogni due anni con decreto, del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, al fine di garantire il  mantenimento  dell'equilibrio
finanziario.