Art. 11 Diritti di certificazione, visura e copia 1. Per le operazioni nel registro pegni, tranne quelle richieste da amministrazioni dello Stato o effettuate a favore dello Stato, sono dovuti i diritti indicati nell'allegata Tabella, parte integrante del presente decreto, gestiti dall'Agenzia delle entrate e determinati in funzione della copertura dei costi di allestimento, gestione e sviluppo del medesimo registro. 2. Le misure dei diritti di cui alla Tabella del comma 1 sono aggiornate ogni due anni con decreto, del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario.