Art. 8 
 
                      Funzioni del conservatore 
 
  1. Al fine di procedere  all'iscrizione  e  alle  altre  formalita'
previste  nel  presente  regolamento,  il  conservatore  verifica  la
presenza delle condizioni richieste per il relativo  inserimento  nel
registro e la conformita' della domanda al titolo. 
  2. Il conservatore non puo' ricevere le domande e i titoli quando: 
  a) sono non intellegibili o in lingua diversa da  quella  italiana,
salvo quanto previsto in tema di bilinguismo; 
  b) non sono trasmessi per via telematica; 
  c) il titolo non ha i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4; 
  d)  le  domande  di  iscrizione  non  hanno  i  requisiti  previsti
dall'articolo 3, comma 2. 
  3. Il conservatore, nel caso in  cui  non  riceva  i  titoli  e  le
domande ai sensi del presente regolamento,  indica  sulla  domanda  i
motivi del rifiuto  e  la  restituisce  telematicamente,  secondo  le
modalita' stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7,  alla
parte richiedente. Contro il rifiuto del conservatore, la parte  puo'
avvalersi  del  procedimento  stabilito  nell'articolo  745,  secondo
comma, del codice di procedura civile. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 745, comma secondo, del codice  di
          procedura civile e' il seguente: 
                «Art. 745 (Rifiuto o ritardo  nel  rilascio).  -  Nel
          caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei
          depositari di cui all'articolo precedente,  l'istante  puo'
          ricorrere al conciliatore, al pretore o al  presidente  del
          tribunale  o  della  corte  presso  cui  il  cancelliere  o
          depositario esercita le sue funzioni. 
                Nel caso  di  rifiuto  o  di  ritardo  da  parte  dei
          pubblici depositari di cui  all'art.  743,  l'istante  puo'
          ricorrere   al   presidente   del   tribunale   nella   cui
          circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. 
                Il presidente, il pretore o il conciliatore  provvede
          con decreto, sentito il pubblico ufficiale.».