Art. 8 Funzioni del conservatore 1. Al fine di procedere all'iscrizione e alle altre formalita' previste nel presente regolamento, il conservatore verifica la presenza delle condizioni richieste per il relativo inserimento nel registro e la conformita' della domanda al titolo. 2. Il conservatore non puo' ricevere le domande e i titoli quando: a) sono non intellegibili o in lingua diversa da quella italiana, salvo quanto previsto in tema di bilinguismo; b) non sono trasmessi per via telematica; c) il titolo non ha i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4; d) le domande di iscrizione non hanno i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2. 3. Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le domande ai sensi del presente regolamento, indica sulla domanda i motivi del rifiuto e la restituisce telematicamente, secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, alla parte richiedente. Contro il rifiuto del conservatore, la parte puo' avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745, secondo comma, del codice di procedura civile.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 745, comma secondo, del codice di procedura civile e' il seguente: «Art. 745 (Rifiuto o ritardo nel rilascio). - Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante puo' ricorrere al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'art. 743, l'istante puo' ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente, il pretore o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.».